Buono acquisto stupefacenti
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Scarica il Modello di Buono Acquisto in quattro copie allegato al Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006 e leggi le note e avvertenze
BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO
o La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze e di medicinali stupefacenti o psicotropi, comprese nella Tabella II, sezione A, B e C, cui all’art. 14, deve essere fatta alle persone autorizzate e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, mediante ad apposito buono acquisto, conforme a modello ministeriale predisposto dal Ministero della Salute;
o la richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari e direttori di farmacia, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella Tabella II, sezione D ed E acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso. Nessuno quindi, al di fuori dei produttori e distributori intermedi autorizzati e delle farmacie, può utilizzare il buono-acquisto;
o la richiesta scritta con buono-acquisto può essere utilizzata per richiedere, a titolo gratuito ad altre farmacie, medicinali compresi nella tabella II, sez. A, B e C, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.
Modello buono acquisto
o Il D.M. del 18 dicembre 2006 ha stabilito un nuovo modello di buono acquisto per le richieste singole o cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Forma del buono acquisto
o Il buono acquisto può presentarsi in blocchi preconfezionati, anche con copie a ricalco, contenenti non più di 100 buoni acquisto (non numerati preventivamente) o può essere stampato, anche con sistemi di tipo informatico, al momento della predisposizione dell’ordine;
o il buono acquisto può anche essere reperito nel sito del Ministero della salute, sezione Medicinali e stupefacenti – moduli; si può quindi stamparlo ed utilizzarlo o copiare il file;
o il numero di righe indicato nel modello non è vincolante e, dunque, è possibile adottare un modello sufficiente a comprendere tutte le voci da ordinare, purché risulti chiaramente che si riferiscono al medesimo buono acquisto;
o il buono può essere usato per l’acquisto contestuale di sostanze e preparazioni.
Conservazione e spedizione delle 4 copie del buono acquisto
o Il buono acquisto è compilato in 4 copie, senza la necessità di apporre diciture su ciascuna di esse per distinguerle una dall’altra (esempio, 1^ copia, 2^ copia, copia autorità, ecc.);
o il buono acquisto è utilizzato per l’acquisto o la cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia per richieste singole che cumulative, iscritte nelle Tabelle I e II, sezioni A, B e C e si deve compore di 4 copie, di cui:
1) la prima è conservata dalla farmacia per 2 anni dall’ultima registrazione unitamente alla fattura;
- nell’ipotesi in cui vi sia una fornitura parziale rispetto all’ordine, si conserva la quarta copia;
2) la seconda è conservata dal fornitore;
3) la terza è inviata dal fornitore alla ATS di pertinenza della farmacia entro 30 giorni dalla data di consegna;
- o caso di reso, tale copia è inviata a cura della farmacia al Ministero della salute – Ufficio Centrale Stupefacenti, Viale della Civiltà Romana n° 7, 00144 Roma;
- nel caso di stampa dei buoni acquisto, la copia da conservare, quale documento giustificativo del carico, è quella restituita dal fornitore recante l’indicazione della quantità effettivamente presa in carico, se parziale rispetto a quanto richiesto;
4) la quarta è rimessa dal fornitore alla farmacia con l’indicazione dei quantitativi
consegnati;
- si conserva tale copia, unitamente alla fattura, sia nell’ipotesi in cui la fornitura sia parziale rispetto a quanto richiesto, sia nell'ipotesi in cui coincida;
o le farmacie sono esentate dall’obbligo del buono acquisto per i medicinali della
Tabella II, sezioni D ed E.
Utilizzo buono acquisto
o Il buono acquisto deve essere numerato nell’apposito spazio al momento dell’ordine,
secondo una progressione numerica annuale propria di ciascuna farmacia;
- pertanto, uno stesso blocco può essere utilizzato nel corso di più anni, iniziando una nuova numerazione al primo gennaio di ogni anno;
o la voce “Autorizzazione ministeriale” presente sul buono acquisto riguarda unicamente produttori e grossisti: pertanto in tale punto le farmacie non devono indicare nulla;
o la quantità richiesta e quella consegnata devono essere indicate in unità di peso o volume oppure in numero di confezioni;
o nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito alla farmacia;
o il buono acquisto può essere utilizzato dai Titolari o Direttori di farmacia anche per richiedere a titolo gratuito i medicinali compresi nella Tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica;
- in caso di assenza, anche temporanea, del Titolare o del Direttore, la richiesta di stupefacenti può essere predisposta da un farmacista collaboratore in servizio presso la farmacia, firmando il buono acquisto; il Titolare o il Direttore possono, anche, assegnare preventivamente tale compito ai propri collaboratori con un apposito documento interno - la delega di tale specifico compito, ossia la firma del buono acquisto, non rappresenta una delega di direzione della farmacia, poiché, in questo caso, la responsabilità del regolare esercizio della farmacia permane in capo al farmacista Titolare o Direttore (Circolare ministeriale DGFDM/VIII/P/I.8.d.q del 19/02/2008);
o i campi possono essere compilati a penna, stampati con timbri o con sistemi di tipo informatico;
o nel campo “Responsabile” deve essere indicato il nome e il cognome del titolare o del direttore della farmacia; nel campo “Funzione” deve essere indicata la funzione di tale soggetto (titolare o direttore);
o la ditta acquirente deve apporre anche il nome e l’indirizzo della ditta cedente; gli altri dati della ditta cedente sono apposti da quest’ultima;
o il campo “Quantità consegnata” è compilato dalla ditta cedente sulle tre copie che
riceve;
o la quantità consegnata deve essere specificata solo nel caso in cui l'evasione non sia corrispondente all'ordinativo;
o in caso di corrispondenza ai quantitativi richiesti, non è necessario specificare nella copia di riscontro il valore numerico delle quantità consegnate, essendo sufficiente il riferimento alla copia conservata in farmacia, alla bolla di accompagnamento o alla fattura (Circolare Ministeriale 6674/2007);
o per data di consegna si intende quella indicata dalla ditta cedente e la trasmissione della copia del buono acquisto alla competente autorità deve essere effettuata entro trenta giorni da tale data;
o non è consentito di frazionare l’evasione dell’ordine in tempi successivi;
o è consentito evadere parzialmente l’ordine;
o il buono acquisto deve essere conservato per 2 anni dall’ultima registrazione;
o nel registro stupefacenti deve essere riportato il numero del buono acquisto (costituito da un numero progressivo e dall’anno, espresso anche con solo due cifre) e la data di emissione;
o la richiesta, tramite buono acquisto, di fornitura di stupefacenti può essere inviata al fornitore anche tramite e-mail, purché con firma elettronica certificata e fermo restando l’obbligo per la ditta cedente di stampare la richiesta al momento dell’ordinativo di fornitura (Nota Ministeriale del 09/01/2007);
o nel caso di copie a ricalco, “la firma della persona responsabile dell’ordinativo (titolare o direttore della farmacia) può essere originale su una copia mentre sulle altre copie risulta essere come copia a ricalco. La stessa disposizione è applicabile anche per quanto riguarda la firma della persona responsabile della consegna dei medicinali per la ditta cedente” (Nota Ufficio Centrale Stupefacenti 3187/2007);
o è vietato cedere a qualsiasi titolo di buoni acquisto;
o il buono acquisto va utilizzato anche nelle procedure di reso al produttore o al fornitore di sostanze o preparazioni scadute, revocate, in ogni caso non più commerciabili;
o in caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto o dei singoli buoni acquisto, entro 24 ore dalla scoperta, deve essere fatta sia denuncia scritta all'Autorità di pubblica sicurezza, sia comunicazione all’ATS competente per territorio;
o in caso di trasferimento di titolarità, il nuovo Titolare si deve munire di un altro bollettario, conservando il precedente come documentazione necessaria a giustificare, innanzi all’Autorità sanitaria, la quantità e la qualità degli stupefacenti trasferiti e presi in carico dalla nuova gestione;
- il registro di entrata e uscita e il bollettario buoni acquisto utilizzati dal farmacista alienante devono essere consegnati alla ATS, la quale è tenuta ad effettuare un controllo sulla regolare tenuta di tale documentazione, prima del definitivo trasferimento della titolarità (Nota ministeriale 38989/2006)
- la documentazione delle farmacie, la cui titolarità sia stata trasferita, va conservata dal competente organo di vigilanza sino allo scadere del periodo previsto di conservazione, ovvero 5 anni dall’ultima registrazione (Nota ministeriale 6672/2007);se non si ha variazione della titolarità, ma solo l’avvicendamento del Direttore responsabile, non è necessario un nuovo bollettario, a condizione che risultino chiaramente le diverse responsabilità;
o la farmacia succursale necessita del proprio bollettario, avendo una propria autonomia tecnica e professionale;
o il dispensario non necessita del proprio bollettario, perché deve essere approvvigionato delle preparazioni stupefacenti finite dalla farmacia principale.
Approvvigionamento da parte dei medici dei medicinali stupefacenti di cui alla tabella II, sez. A, B e C del dpr 309/90 e s. m. i
o I medici chirurghi, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, abbiano necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali (Art. 42, DPR 309/90);
- la prima copia rimane per documentazione al richiedente, a cui va allegata la fattura emessa dal fornitore; le altre due copie devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso, che ne trattengono una per il proprio scarico e trasmettono l'altra all'ATS di pertinenza;
- il farmacista annota la vendita nell’apposito registro di entrata e uscita;
- la facoltà di acquisto riguarda solo le preparazioni farmaceutiche finite;
- la richiesta è redatta in triplice esemplare (un originale più due copie) da parte del medico richiedente, su carta intestata dell’ente o sul proprio ricettario personale se trattasi di singolo medico;
- la richiesta deve precisare la qualità e quantità dei medicinali richiesti, non deve essere nominativa, né riportare le annotazioni relativi alla posologia.
o I medici sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all’allegato III bis nella terapia del dolore, attraverso autoricettazione, compilata con Ricetta Ministeriale a ricalco per uso professionale urgente (Art. 43, comma 6, DPR 309/90).
Sanzioni
o Il farmacista che non denuncia la perdita, anche parziale, del bollettario buono- acquisto, è soggetto a sanzione amministrativa da €. 103 a €. 2.065;
o il farmacista che cede, a qualsiasi titolo, buoni acquisto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 6 mesi e 3 anni e con la multa da
€. 2.582 a €. 15.493.
Fonti Normative
- D.P.R. 309/90
- Nota ministeriale 38989/2006;
- Nota ministeriale 6672/2007;
- Circolare Ministeriale 6674/2007;
- Nota Ministeriale del 09/01/2007;
- Nota Ufficio Centrale Stupefacenti 3187/2007
- Circolare ministeriale DGFDM/VIII/P/I.8.d.q del 19/02/2008