ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE (Art. 348 c.p.)
L’articolo in commento è volto a tutelare l’interesse della collettività affinché determinate attività, socialmente rilevanti, siano esercitate, soltanto, da soggetti accreditati dei requisiti previsti a norma di legge, al fine di garantire standard di qualità. Sono soggetti passivi del delitto di cui all’art. 348 c.p. lo Stato e i soggetti privati colpiti dalla condotta criminogena.
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
È bene evidenziare come possano configurarsi delle zone di confine che necessitano di una risoluzione in merito all’esatta circoscrizione di cosa sia un atto professionale, ovvero cosa deve essere considerato come un atto proprio e in quanto tale tipico di una determinata professione e, quindi, affidato soltanto a persone in possesso dell’abilitazione prevista dal legislatore. Se così non fosse, ad esempio, anche una banale medicazione comporterebbe la violazione del precetto di cui all’art. 348 c.p. sotto il profilo dell’esercizio abusivo della professione medica.
Nell'esercizio dell'attività professionale al pubblico il farmacista ha l'obbligo di indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino indentificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all'albo e dell'ordine di appartenenza. ll distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo.